Voltura catastale e accettazione tacita eredità
A differenza della dichiarazione di successione, che ha un valore esclusivamente fiscale, la voltura catastale ha rilievo sia agli effetti civili che a quelli catastali, ed è un atto idoneo ad integrare un’accettazione tacita dell’eredità.
Tale principio è stato, di recente, affermato dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l’Ordinanza n.12259/2022 depositata il 14.04.2022.
Detta pronuncia, fa seguito all’orientamento ormai consolidato secondo cui l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale (come la denuncia di successione), inidonea di per sè a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità, ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale (Cassazione Civile, Ordinanza n.11478/2021 pubblicata il 30.04.2021) .
Infatti, la voltura catastale rileva, non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Soltanto chi intenda accettare l’eredità, in effetti, assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal defunto a sè stesso.