Discordanza tra contratto definitivo e contratto preliminare
La Corte di Cassazione Civile, seconda sezione, con l’Ordinanza n.20541 del 30 agosto 2017, ha stabilito che in caso di discordanza tra il contratto definitivo ed il contratto preliminare, prevale il contratto definitivo, in quanto quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti il negozio voluto, a meno che non vi sia fra le parti un accordo scritto, posto in essere
contemporaneamente alla stipulazione del contratto definitivo, in base al quale viene fatto salvo il contenuto del contratto preliminare (controdichiarazione).
Infatti, il contratto preliminare resta superato dal contratto definitivo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva.