Caparra confirmatoria
La caparra confirmatoria (art.1385 codice civile) è una somma di denaro o una quantità di cose fungibili che una parte dà all’altra al momento della conclusione di un contratto, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Trattasi di una clausola che la parti possono (e non debbono) inserire in un contratto in maniera inequivoca ed espressa, e che ha la funzione di una preventiva e forfettaria liquidazione del danno per inadempimento.
In caso di adempimento, la caparra deve essere restituita oppure imputata alla prestazione dovuta (es. portandola in detrazione dal prezzo di vendita).
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, trattenendo la caparra. Se inadempiente è, invece, la parte che la ricevuta, l’altra parte può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
In entrambi i casi, la parte non inadempiente può decidere di non esercitare il diritto di recesso e domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, fatto salvo comunque il risarcimento del danno secondo le regole generali dell’art.1223 codice civile. In questo caso, la parte non potrà incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla “a garanzia della pretesa risarcitoria” ovvero “in acconto su quanto spettantele a titolo di anticipo dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati dal Giudice”.
La caparra è un contratto reale, nel senso che solo con la sua materiale consegna (c.d. traditio), il patto si intende concluso.
Nel caso in cui la caparra venga data con un assegno bancario, è onere e dovere del prenditore (ossia il venditore nei contratti preliminari) portarlo all’incasso. Difatti, poiché l’assegno bancario è un titolo pagabile a vista, la finalità propria della consegna della caparra si perfeziona quando passa dalla disponibilità di colui che lo emette (traente) a quella del prenditore (trattario).
“Allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di portarlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, è contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno” (Corte di Cassazione, Sez.II, Sentenza del 9 agosto 2011 n.17127).