Agevolazioni prima casa
I benefici fiscali “prima casa” consistono nella riduzione sia dell’imposta di registro, che dell’Iva, e precisamente:
– se il venditore è un privato o un’impresa che vende in esenzione Iva, le imposte da versare sono: imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%); imposta ipotecaria fissa di €.50,00; imposta catastale fissa di €.50,00. In ogni caso, l’imposta di registro proporzionale (2%) non può essere di importo inferiore ad €.1.000,00;
– se il venditore è un’impresa, con vendita soggetta a Iva, le imposte da versare sono: Iva ridotta al 4% (invece che 10%); imposta di registro fissa di €.200,00; imposta ipotecaria fissa di €.200,00; imposta catastale fissa di €.200,00.
Per richiedere dette agevolazioni è necessario che:
– l’immobile deve appartenere alle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico); A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare); A/6 (abitazioni di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
– l’immobile deve trovarsi nel comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire entro 18 mesi dall’acquisto) la residenza o svolge la propria attività lavorativa;
– l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle medesime agevolazioni “prima casa”. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, i benefici fiscali sono riconosciuti anche all’acquirente già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato (compravendita, atto di donazione, dichiarazione di successione, ecc.) deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno. Se questo non avviene, si perdono le agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alla maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%.
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. È necessario, tuttavia, che le stesse siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.